Vai al contenuto

INARCASSA – Ricongiunzione tra la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e gli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103

Care colleghe e cari colleghi, vi segnalo che tramite Circolare n. 15/2026 (allegata) l’INPS ha aggiornato le regole in materia di ricongiunzione dei contributi tra la Gestione Separata e le Casse di previdenza dei liberi professionisti, recependo le indicazioni ministeriali e superando il precedente orientamento amministrativo.
La principale novità riguarda la possibilità di effettuare la ricongiunzione sia in entrata – dalla Cassa professionale verso la Gestione Separata – sia in uscita, dalla Gestione Separata verso la Cassa professionale.
La ricongiunzione, tanto in entrata quanto in uscita, resta disciplinata dalla legge n. 45/1990, ferma restando la specificità della Gestione Separata, che applica integralmente il sistema di calcolo contributivo.
L’INPS ha inoltre chiarito che le nuove disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 9 febbraio 2026, data di pubblicazione della Circolare, e si estendono sia alle nuove domande di ricongiunzione sia alle domande e ai ricorsi tuttora in fase di definizione.
Restano esclusi dalla ricongiunzione i periodi già utilizzati per il conseguimento di un trattamento pensionistico. Gli associati interessati potranno presentare la relativa domanda tramite Inarcassa On Line, secondo le consuete modalità operative.
Considerata la varietà delle casistiche possibili, l’INPS ha preannunciato ulteriori indicazioni operative che saranno fornite con successivi messaggi.
Provvederò ad inviarvi, con i consueti canali informativi, ogni aggiornamento utile.
Cordiali saluti.

Arch. Mercuriali Marco – Delegato Inarcassa Provincia di Forlì – Cesena