Bertoni & partners – definite le modalità per la richiesta dell’indennità “alluvionati”
Definite le modalità per la richiesta dell’indennità “alluvionati”
Nell’ambito del DL n. 61/2023, c.d. “Decreto Alluvioni”, il Legislatore con l’art. 8 ha previsto per il periodo 1.5 – 31.8.2023 il riconoscimento di un’indennità una tantum a favore dei seguenti soggetti:
- collaboratori coordinati e continuativi;
- titolari di rapporti di agenzia / rappresentanza commerciale;
- lavoratori autonomi / titolari di attività d’impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza;
che:
- all’1.5.2023 sono residenti / domiciliati ovvero operano esclusivamente/ prevalentemente (per gli agenti e rappresentanti) in uno dei Comuni alluvionati (desumibili dalla Tabella A in allegato);
- hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dall’1.5.2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri con le Delibere 4.5.2023, 23.5.2023 e 25.5.2023.
L‘indennità in esame:
- è pari a € 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima di € 3.000;
- è riconosciuta / erogata dall’INPS, previa apposita domanda (adeguatamente documentata), nel limite delle risorse stanziate pari a € 253,6 milioni;
- è concessa nel rispetto della normativa UE in materia di Aiuti di Stato.
Recentemente lo stesso Istituto con la Circolare 8.6.2023, n. 54 ha fornito le istruzioni operative per richiedere l’indennità in esame fornendo chiarimenti in merito ai soggetti beneficiari, ai requisiti per accedere al beneficio nonché alle modalità di presentazione della domanda.
L’indennità in esame è destinata, come specificato dall’INPS nella citata Circolare n. 54:
- ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 409, C.p.c, iscritti:
- alla Gestione separata INPS;
- alla Gestione separata dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI);
- alla Gestione separata dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI);
nonchè a tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali è obbligatoria la contribuzione previdenziale presso le Casse professionali autonome o le gestioni INPS (ad esempio, ex PALS).
Tra i beneficiari dell’indennità in esame rientrano anche i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica;
- ai titolari di rapporti di agenzia / rappresentanza commerciale iscritti alla Gestione IVS commercianti / Gestione separata INPS (c.d. venditori porta a porta);
- ai lavoratori autonomi / titolari di attività d’impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza ossia:
- artigiani / commercianti iscritti all’IVS;
- coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP iscritti alla gestione speciale;
- pescatori autonomi di cui alla Legge n. 250/58 esercenti la pesca quale esclusiva / prevalente attività lavorativa, associati in cooperative o compagnie e rapporto di lavoro autonomo oppure esercenti tale attività per proprio conto, compresi i soci lavoratori di cooperative o compagnie che abbiano stipulato un contratto di lavoro autonomo, nonché armatori e proprietari armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita;
- professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, ivi compresi partecipanti a studi associati / società semplici;
- lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la gestione speciale ex ENPALS.
Come chiarito dall’INPS possono beneficiare dell’indennità anche:
- i soggetti iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani / commercianti / coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- i professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali).
Come sopra accennato, l’indennità è riconosciuta a favore dei predetti soggetti che:
- all’1.5.2023 sono residenti / domiciliati ovvero operano esclusivamente/ prevalentemente (per gli agenti e rappresentanti) in uno dei predetti Comuni alluvionati. Sul punto l’INPS nella citata Circolare n. 54 precisa che alla predetta data dell’1.5.2023 l’attività “sia stata già avviata” e che, con riferimento al requisito:
- della residenza, lo stesso è verificato dall’Istituto in sede di presentazione della domanda;
- del domicilio, è necessario che il richiedente l’indennità dichiari, in sede di domanda, di essere domiciliato all’1.5.2023 in uno dei predetti Comuni;
- hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dall’1.5.2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Sul punto l’INPS nella citata Circolare n. 54 precisa che il soggetto beneficiario deve, in sede di presentazione della domanda, dichiarare il periodo / periodi durante il/i quale/i l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi alluvionali, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione.
|
Per il periodo di fruizione dell’indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa. |
Come sopra accennato, i soggetti che soddisfano le condizioni sopra esposte, per ottenere l’indennità una tantum sono tenuti a presentare, esclusivamente in via telematica, un’apposita domanda (adeguatamente documentata) all’INPS dal 15.6 al 30.9.2023 accedendo al sito Internet dell’Istituto.
In particolare la domanda è disponibile seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità ” ¿ “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità ” ¿ “Vedi tutti” ¿ Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche“.
A tal fine l’accesso al servizio può essere effettuato tramite SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Il soggetto interessato può scegliere di presentare:
- una domanda per ciascun periodo di sospensione;
- una domanda che interessa due / più periodi di sospensione;
- un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione.
I periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di 6, possono anche essere continuativi.
Merita evidenziare che:
- nella domanda possono essere valorizzati solo intervalli di sospensione riferiti a periodi già trascorsi; non può essere indicato un intervallo di tempo riferito a un periodo futuro;
- i diversi periodi di sospensione indicati devono essere riferiti a intervalli temporali diversi e non sovrapposti tra loro.
Nella domanda il soggetto interessato è tenuto ad autocertificare ai sensi del DPR n. 445/2000 di:
- rientrare nell’ambito di una delle categorie di soggetti di cui al citato art. 8;
- essere residente / domiciliato all’1.5.2023 in uno dei Comuni della citata Tabella A;
- svolgere l’attività lavorativa esclusivamente in uno dei Comuni della citata Tabella A all’1.5.2023;
- titolare di un rapporto di agenzia / rappresentanza commerciale e di svolgere l’attività lavorativa prevalentemente in uno dei predetti Comuni;
- possedere i requisiti previsti dalla legge per la categoria di appartenenza.
|
Come specificato dall’INPS l’indennità in esame è corrisposta sulla base dei dati dichiarati nella domanda dal richiedente, della documentazione allegata, nonchè dei dati a disposizione dell’Istituto. |
Lo Studio rimane a disposizione per ogni evenienza in merito
Gian Luca Bertoni
BERTONI & PARTNERS – B C G Srls
328-9228037
bertoni@bcgcommercialisti.it