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Bertoni & partners – alluvione: definito il primo contributo fino a 5.000 euro – indirizzi per assistenza e consegna modulo cas

Alluvione: definito il primo contributo fino a 5.000 euro – indirizzi per assistenza e consegna modulo CAS

 

Di seguito si riassumono le linee guida relative al primo intervento a sostegno di chi ha subito danni da alluvione
(link https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/alle-famiglie-un-primo-contributo-da-5-000-euro-per-l2019immediato-sostegno-con-un-acconto-di-3-000-euro) :

Destinatari:

possono presentare la domanda i nuclei familiari che avevano, alla data dell’evento, la residenza in un’unità abitativa risultata allagata, o direttamente interessata da movimenti franosi o smottamenti che l’hanno resa non utilizzabile. Il contributo può essere riconosciuto per il ripristino dei danni anche alle parti comuni di un edificio residenziale (condominio) in cui è presente, alla data dell’evento calamitoso, almeno un’abitazione allagata (sempre con residenza di un nucleo familiare), qualora i danni non consentano la fruibilità dell’edificio.

Come fare:

I beneficiari del contributo presenteranno al Comune una domanda per ricevere l’acconto (3000 euro) e una successiva rendicontazione per attestare le spesa dell’acconto accreditato e ricevere l’eventuale saldo (2000 euro). A questo, si aggiunge un ulteriore contributo forfetario di 750 euro a titolo di concorso alle spese connesse alla predisposizione della perizia asseverata, per definire nel dettaglio le entità dei danni. Il Comune, alla ricezione della domanda dei cittadini, verifica i dati dichiarati e trasmette al presidente della Regione, commissario per l’emergenza, e al Dipartimento nazionale della Protezione civile i dati minimi (nome, cognome, telefono, mail e codice IBAN) per procedere ai pagamenti, che non graveranno per gli aspetti amministrativo-contabili sugli enti locali.

Le tempistiche:

il termine ultimo per presentare la domanda di acconto è fissato al 30 agosto 2023 (attenzione, non 31 agosto, per ora). La domanda per il saldo (gli ulteriori 2.000 euro) dovrà essere invece presentata entro il prossimo 31 ottobre 2023. A partire dal 30 giugno, per gli acconti, e dal 15 luglio, per i saldi, e così ogni 15 giorni, i comuni invieranno le domande ricevute in Regione che provvederà al pagamento.

Per quanto attiene invece il CAS di cui alla mia precedente mail, i comuni stanno attivando sportelli dedicati per ottenere assistenza alla compilazione e alla consegna. Di seguito il link con gli indirizzi presso cui recarsi o il numero da contattare in relazione al comune di residenza:

comuni Romagna faentina
https://www.romagnafaentina.it/Come-fare-per/Emergenza-alluvione-contributi-e-rimborsi/Contributo-di-autonoma-sistemazione-Cas

comune di Forlì
https://www.comune.forli.fc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=81809

comune di Ravenna
https://www.comune.ra.it/alluvione-ravenna/contributi-indennizzi-ristori/cas-contributo-di-autonoma-sistemazione/

comuni bassa Romagna
https://www.comune.lugo.ra.it/Novita/Notizie/Al-via-le-domande-di-contributo-per-chi-ha-dovuto-evacuare-la-propria-abitazione

Pubblicata la modulistica per la richiesta di contributi ai privati danneggiati dall’alluvione richiamata nella precedente mail e scaricabile dal sito della Protezione civile https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2008/eventi-maggio-2023/ocdpc-999-2023).

È stato altresì pubblicato il testo dell’ordinanza con la quale vengono stabilite le modalità con cui saranno riconosciuti i contributi e, già da una prima lettura, appaiono più chiari alcuni contorni precedentemente solo abbozzati nel sito della Regione e della protezione civile.

Nello specifico viene chiarito che occorrerà provvedere, di norma, all’invio di due distinti moduli: uno per l’erogazione dell’acconto (modulo A1), nel quale non vengono richiesti i dettagli delle spese sostenute ed uno per l’erogazione del saldo (modulo B1) nel quale invece occorre dettagliare la documentazione relativa alle spese sostenute. In alternativa si può procedere direttamente con l’invio del modulo B1, nel caso in cui si siano già sostenute tutte le spese e quindi non serva richiedere l’acconto.

Sono confermati gli importi erogabili: 3.000 euro in fase di invio del modello A1 e massimo ulteriori 2.000 euro (per un totale di 5.000 euro) con l’invio del modello B1 nel quale avviene la rendicontazione delle spese totali (cioè anche per quelle relative ai 3.000 euro erogati con la presentazione del modello A1). Nel caso in cui si richieda il solo acconto e non il saldo (quindi si presenti solo il modello A1 e non il B1 con la rendicontazione) il beneficiario dovrà comunque presentare la documentazione di spesa entro il prossimo 31 ottobre 2023, data entro la quale quindi gli interventi dovranno essere pagati.

Cosa succede nel caso in cui si chieda l’erogazione dell’acconto e poi in fase di rendicontazione non si raggiungano i 3.000 euro di spesa? ad oggi non è dato saperlo, probabilmente occorrerà restituire la differenza non utilizzata.

Tipologia di interventi ammissibili al contributo:

ripristino dei danni patiti nell’abitazione ove si ha la residenza

ripristino dei danni patiti nelle pertinenze dell’abitazione di cui sopra

interventi di pulizia e rimozione di acqua, fango e detriti nelle aree esterne pertinenziali

sostituzione e ripristino o acquisto di beni mobili distrutti o danneggiati presso l’abitazione di cui al primo punto.

ripristino per i danni nelle parti comuni dei condomini (nei quali è presente un immobile di cui al primo punto)

Facendo un esempio concreto:

condominio composto da 4 unità (con un immobile destinato a residenza), presenza di parti comuni interne e area esterna di accesso.

Gli interventi “attivabili” e quindi le richieste, con i relativi massimali, che si possono inviare saranno teoricamente sei:

4 per le singole unità abitative (richieste inviate dai proprietari o dagli inquilini in caso di affitto o da un solo proprietario in caso di comproprietà).

1 per le parti comuni (richiesta inviata dall’amministratore di condominio o da un condomino delegato dagli altri proprietari)

1 per l’area di accesso (richiesta inviata dall’amministratore di condominio o da un condomino delegato dagli altri proprietari).

Si conferma anche il massimale di 750 euro per il contributo forfettario a titolo di concorso alle spese relative alla perizia (non serve presentarla ai fini del contributo di cui sopra) per eventuali futuri ulteriori risarcimenti.

Spese ritenute ammissibili:

  1. Elementi strutturali
  2. Finiture interne ed esterne
  3. Serramenti interni ed esterni
  4. Impianti: di riscaldamento, idrico-fognario (compreso i sanitari), elettrico, fotovoltaico, citofonico, diffusione del segnale televisivo, allarme, rete dati LAN, climatizzazione
  5. Ascensore, montascale
  6. Pertinenza
  7. Area e fondo esterno necessari per l’accesso e fruizione dell’abitazione o delle pertinenze;
  8. Pulizie e rimozione acqua/fango/detriti
  9. Eventuali adeguamenti obbligatori per legge
  10. Prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc.), comprensive di oneri riflessi (cassa previdenziale ed IVA) nei limiti del 10% dei lavori al netto dell’IVA, se necessarie in base alla normativa vigente in materia di edilizia e tecnica
  11. Arredi presenti nell’abitazione
  12. Elettrodomestici presenti nell’abitazione
  13. Elettrodomestici presenti nelle pertinenze
  14. Materiale didattico
  15. Stoviglie e utensili di uso comune
  16. Abbigliamento (nel limite del 10% del contributo spettante)

Spese escluse:

  1. a) danni a immobili di proprietà di una persona fisica o di un’impresa destinati alla data dell’evento calamitoso all’esercizio di un’attività economica e produttiva, ovvero destinati a tale data all’uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un’impresa;
  2. b) danni ad aree e fondi esterni al fabbricato non direttamente funzionali all’accesso al fabbricato o alla fruibilità dello stesso o non funzionali ad evitarne la delocalizzazione;
  3. c) danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell’evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo altresì quanto previsto all’articolo 19-bis “Tolleranza” della L.R. n. 23/2004 e s.m.i.;
  4. d) danni ai fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata apposita domanda di iscrizione a detto catasto entro tale data;
  5. e) danni ai fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
  6. f) danni ai beni mobili registrati (per esempio automobili e motocicli)

La modulistica può non essere di semplice compilazione, pertanto si suggerisce, in caso di dubbi, di rivolgersi ad un tecnico o persona esperta nella compilazione di questo genere di documenti.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni evenienza in merito

Gian Luca Bertoni
BERTONI & PARTNERS – B C G Srls
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bertoni@bcgcommercialisti.it