Regione emilia-romagna: attivazione cas (contributo di autonoma sistemazione) per chi ha dovuto lasciare la casa a seguito dell’alluvione
REGIONE EMILIA-ROMAGNA: Attivazione CAS (contributo di autonoma sistemazione) per chi ha dovuto lasciare la casa a seguito dell’alluvione
È stata firmata domenica 28 maggio da parte del presidente della regione Emilia – Romagna Stefano Bonaccini, l’ordinanza istitutiva del CAS.
Di seguito si descrivono le principali caratteristiche: a chi spetta, quanto spetta e come fare a richiederlo.
A chi spetta:
a tutti coloro la cui abitazione sia stata sgomberata con provvedimento della competente autorità. Pertanto spetta, per ora, solo a tutti coloro la cui casa è stata dichiarata alternativamente inagibile o priva dei requisiti igienico sanitari minimi a causa delle infiltrazioni d’acqua. Occorre che gli interessati abbiano avuto, alla data degli eventi calamitosi, la residenza nell’abitazione sgomberata. Il contributo spetta al nucleo familiare che provvede autonomamente in via temporanea alla propria sistemazione abitativa alternativa. Il contributo è concesso a decorrere dalla data dell’ordinanza di sgombero o, se antecedente, dalla data di effettiva evacuazione dichiarata dall’interessato e confermata con apposita attestazione dall’amministrazione comunale, e sino a che non si siano realizzate le condizioni di agibilità per il rientro nell’abitazione. L’ordinanza di sgombero è equiparata all’ordine di evacuazione emesso dall’autorità competente (può anche non essere puntuale o comunicato direttamente all’interessato ma determinato tramite rappresentazioni cartografiche delle aree oggetto di evacuazione). Nel caso in cui si decidesse di non tornare a risiedere nell’abitazione sgomberata ma trasferirsi altrove, il contributo non spetta.
Come e quando fare domanda:
entro il prossimo 30 giugno tramite il modulo allegato alla presente mail da recapitare al comune nel cui territorio è ubicata l’abitazione sgomberata. La domanda di contributo può essere consegnata a mano o spedita a mezzo posta con raccomandata a.r.. In quest’ultimo caso fa fede la data risultante dal timbro dell’ufficio postale accettante. Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga presentata da terzi o spedita a mezzo posta, alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità. Il Comune provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la consultazione della presente direttiva presso i propri uffici o nell’ambito del proprio portale istituzionale
Entro il 31 luglio i Comuni procedono all’istruttoria delle domande e comunicano le eventuali inammissibilità
Quanto spetta:
- Il contributo è concesso nella misura di € 400,00 mensili per il nucleo con un componente, € 500 per il nucleo con due componenti, € 700 per il nucleo con tre componenti, € 800 per il nucleo con quattro componenti, € 900 per i nuclei con cinque o più componenti.
- Il contributo è aumentato € 200,00 per ogni componente il nucleo familiare che risulti alla data degli eventi calamitosi:
a. di età superiore a 65 anni;
b. portatore di handicap;
c. disabile con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%.
3. La quota aggiuntiva di cui al precedente comma 2 rimane di importo pari ad € 200,00 mensili ancorché un componente il nucleo familiare presenti più di uno degli stati ivi previsti ed è riconosciuta anche oltre i limiti massimi mensili di cui al comma 1 previsti per ciascuna tipologia di nucleo familiare.
4. Per il periodo inferiore al mese, il contributo è determinato dividendo l’importo mensile per il numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicato per i giorni di mancata fruibilità dall’abitazione.
L’intera ordinanza è consultabile al seguente link:
Per eventuali dubbi interpretativi si consiglia di rivolgersi direttamente all’URP (ufficio relazioni col pubblico) del comune di residenza.