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Ordine degli architetti p.p.c. di forlì-cesena – obbligo del pos per i professionisti

Obbligo del POS per i professionisti

 

Avvisiamo tutti i ns. iscritti, che nonostante le pressioni esercitate dal CNAPPC, dal 30/06 p.vv risulta obbligatorio dotarsi del POS e accettare pagamenti elettronici. Il CNA, su richiesta di tutti gli ordini territoriali, si sta adoperando per offrire agli iscritti una convenzione valida per adempiere a tale vincolo normativo (vedasi circolare pubblicata in calce al presente comunicato).

Il DL 36/2022 – pubblicato nella GU 100 del 29/04/2022 – c.d. Decreto PNRR2 – che introduce ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza contiene tra le varie misure l’anticipo dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici.

Oggetto di modifica è solo la decorrenza di applicazione del regime sanzionatorio.

A decorrere dal 30/06/2014, i soggetti passivi che effettuano:
l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali; sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di credito o di debito;
salvi i casi di “oggettiva impossibilità tecnica” e ferme le disposizioni previste dalle norme antiriciclaggio del D.Lgs. n.231/2007.     

  L’obbligo ha una portata estremamente ampia, ricorrendo indipendentemente: dalla natura del prestatore (imprenditore, professionista, ente non commerciale per l’attività commerciale svolta, ecc.); dalle modalità di svolgimento dell’attività (in locali aperti al pubblico, o meno); dal soggetto acquirente (non rileva se privato o soggetto passivo Iva; se consumatore finale o meno)

La legge di conversione ha introdotto il riferimento alle “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito”. In precedenza il testo di legge faceva riferimento alle sole “carte di debito o di credito”, ai quali si faceva generico riferimento con la locuzione di pagamenti “tramite POS” (Point of sale). L’art. 2, co. 1, DM 24/01/2014 (in attuazione dell’art. 15, co. 5, DL 179/2012), ha disposto che l’obbligo di accettare i pagamenti tramite POS è limitato a quelli di importo superiore a €. 30.

Oggettiva impossibilità tecnica: la norma prevede l’esimente in presenza di “oggettiva impossibilità tecnica”. Pertanto si deve ritenere che l’obbligo non ricorra nel caso in cui l’esercizio si trovi in zone non coperte dal segnale Gsm o da una connessione dati (es: un rifugio alpino); in caso di rottura improvvisa del terminale o di temporanea assenza di connessione Internet. L’obbligo non risultava affiancato da alcuna sanzione per tale motivo numerosi contribuenti non si sono ancora dotati del POS L’art. 15 del DL 179/2012 prevede che con apposito DM è possibile disciplinare le modalità, i termini e l’importo delle sanzioni applicabili; infatti: lo schema di decreto approvato nel 2018 aveva ricevuto parere contrario del Consiglio di Stato; l’art. 23 del DL 124/2019 (cd. “Collegato alla Legge di bilancio 2020”) aveva, poi, previsto un assetto sanzionatorio uguale a quella ora riproposta, che avrebbe dovuto intervenire dal 1/07/2020; tale articolo è stato, tuttavia, stralciato in sede di conversione in legge. Con l’introduzione del nuovo co. 4-bis dell’art. 15 del DL n. 179/2012 ad opera del DL 152/2021 (art. 19-bis) si è previsto che: alla “mancata accettazione” di pagamenti, di qualsiasi importo, tramite carte di pagamento: a decorrere dal 1° gennaio 2023 si applica la seguente sanzione: una sanzione “fissa” di €. 30 ed una sanzione “variabile” pari al 4% del valore della transazione.

L’art. 18 del DL 36/2022 prevede l’anticipo dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici.  

Per chiarimenti sui temi fiscali  contattare lo Studio Bertoni&Partners al numero: 328-9228037 oppure bertoni@bcgcommercialisti.it  il servizio è dedicato e riservato agli iscritti, o futuri iscritti, del nostro Ordine professionale attivo dalle 9.00 alle 20.00 orario continuato.

Forlì, 16/06/2022

Il Presidente

Arch. Camilla Fabbri.

  circolare CNAPPC 576-2022