Agenzia delle entrate – attivitÀ di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali
AGENZIA DELLE ENTRATE – Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali, ai sensi dell’art. 2, comma 33, del decreto–legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni.
In relazione all’oggetto della presente, si comunica che nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2021 è prevista la pubblicazione del comunicato dell’Agenzia delle Entrate contenente gli elenchi dei Comuni per i quali è stato completato l’aggiornamento delle particelle oggetto di variazioni colturali nell’anno 2021.
L’aggiornamento delle informazioni censuarie relative ai terreni iscritti nella banca dati catastale è stato effettuato, ai sensi dell’art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, sulla base degli elenchi forniti da Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), che li ha prodotti tenendo conto delle dichiarazioni rese, nell’anno 2021 agli organismi pagatori riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli.
In concomitanza con la pubblicazione del comunicato, gli elenchi delle particelle aggiornate saranno disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il servizio Variazioni colturali online – Ricerca particelle, disponibile nell’area Aggiornamento dati catastali e ipotecari. Inoltre, nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli elenchi potranno essere consultati presso l’albo on line del Comune di competenza, presso la sede dell’Ufficio Provinciale – Territorio di Forlì sito in Corso Mazzini, 17, previo appuntamento.
A richiesta potranno essere forniti i file in formato pdf. I contribuenti che riscontrano delle incoerenze nell’aggiornamento possono presentare ricorso (ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni) avverso la variazione dei redditi, entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato dell’Agenzia.
È facoltà del titolare di diritti reali sulle particelle interessate richiedere il riesame dell’atto di aggiornamento con apposita istanza di autotutela di cui si allega fac–simile del modello per la segnalazione delle incoerenze disponibile anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate. In ogni caso, la richiesta non interrompe o sospende il termine di 120 giorni ai fini della presentazione dell’eventuale ricorso.